Le piattaforme aeree: metodologie conformi al modello Industria 4.0

Le piattaforme aeree: per svolgere facilmente e in sicurezza attività in quota secondo metodologie conformi al modello «Industria 4.0».

Le piattaforme aeree: attrezzature fondamentali in ambito industriale

Le Piattaforme aeree, definite anche dalla norma “Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)”,  sono macchine fondamentali in ambito industriale. Si tratta di attrezzature che permettono di elevare una piattaforma di lavoro, o un cestello, dove sono allocati gli operatori. Lo scopo è quello di favorire attività in quota o in punti di difficile fruizione per attrezzature tradizionali, come ponteggi o trabattelli.

Le Piattaforme di lavoro mobile elevabili hanno la funzione di sollevare carichi di peso elevato a diverse altezze. Grazie a macchine sempre più evolute nel tempo, quella che qualche anno fa poteva essere un’impresa impossibile, ora non solo è  realizzabile, ma anche e soprattutto in sicurezza.

Ci sono alcuni  fattori fondamentali da considerare quando si sceglie una piattaforma elevabile. Rimanendo sui marchi più autorevoli, è giusto precisare che non esiste una macchina migliore in assoluto, ma quella più adatta alle necessità della tua azienda. Naturalmente esiste una grande varietà di modelli e soluzioni specifiche ed adattabili alle differenti funzioni di utilizzo.

Ma, tenuto conto della funzione specifica di cui si necessita, quali sono le caratteristiche che dobbiamo tenere presente al  momento della scelta della piattaforma elevabile?

Le piattaforme aeree: le tipologie più comuni

Tra le piattaforme aeree più comuni e più utilizzate, disponibili in commercio, troviamo:

  • Piattaforme verticali
    Sono piattaforme che si muovono solo in verticale. Vengono, per lo più utilizzate per sollevare persone o piccoli carichi, come per esempio le piattaforme a pantografo. Questa tipologia di piattaforma può essere azionata con comandi dall’alto e dal basso.
  • Piattaforme semoventi a braccio
    Queste piattaforme semoventi sono provviste di ruote e di un braccio telescopico in grado di muoversi in più direzioni. Funzionano a elettricità o a diesel, sono adatte per il sollevamento di persone e piccoli carichi e sono in grado di raggiungere altezze fino ai 50 m.
  • Piattaforme autocarrate
    Si tratta di veri e propri veicoli in cui sono presenti, sulla parte posteriore, uno o più bracci idraulici ed estendibili. Sono veicoli indipendenti, quindi possono circolare su strada e spostarsi per raggiungere luoghi di lavoro in modo molto agevole.
  • Piattaforme aeree cingolate “Ragno”
    Si tratta di piattaforme denominate “Ragno” per la loro forma dotata di lunghi stabilizzatori collegati al corpo macchina. Sono adatte al sollevamento aereo di persone e, in virtù della loro struttura decisamente contenuta, hanno la possibilità di entrare in luoghi difficilmente accessibili. Inoltre, attraverso i cingoli, sono in grado di muoversi agevolmente su terreni irregolari.

Le piattaforme aeree: modalità di utilizzo conformi a quanto previsto dal modello «Industria 4.0»

Le PLE possono essere classificate all’interno della categoria come “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici) citata nell’Allegato A della legge 1 1 dicembre 2016, n. 232.”

Ma con quale modalità le PLE possono essere utilizzate in conformità al modello “Industria 4.0”? Procederemo con esempi concreti.

Il caso della società di noleggio. Esempio 1

Prendiamo, come primo esempio, il caso di una società di noleggio che possieda una flotta di piattaforme aeree mobili noleggiate a clienti per utilizzarle in cantieri definiti. Il valore aggiunto è dato dal fatto che come ci chiarisce anche ARCHITA ENGINEERING S.R.L. :“[…] ogni gru è interconnessa ad un sistema di gestione della flotta. La macchina è dotata di un sistema che ne definisce le modalità di utilizzo, ad esempio limitandone l’utilizzo in determinate aree e al di fuori dei periodi concordati nel contratto di noleggio. Ogni macchina fornisce i dati di ritorno relativi allo stato presente (se in funzione, in quale area), alle condizioni di utilizzo, al monitoraggio di dati sui principali componenti soggetti a usura e guasti.”

Come viene adempiuto il soddisfacimento del requisito di interconnessione/integrazione nel caso dell’esempio 1

Il sistema descritto sopra soddisfa il requisito di interconnessione perché, come afferma sempre ARCHITA ENGINEERING S.R.L. : “[…] la società di noleggio può determinare l’utilizzo della piattaforma, e ciò avviene senza riprogrammare ogni volta fisicamente la macchina ma utilizzando una gestione remota attraverso il sistema di gestione”. 

Ancora ARCHITA ENGINEERING S.R.L., afferma che:  “[…] il sistema soddisfa il requisito di integrazione automatizzata perché attraverso il sistema di gestione la società di noleggio ha costantemente sotto controllo il reale utilizzo dei propri mezzi. Infine, il sistema di gestione permette il monitoraggio continuo e la diagnosi remota dei mezzi, in conformità a quanto richiesto da due dei tre requisiti aggiuntivi. La diagnostica da remoto permette anche alla società di programmare interventi di manutenzione, individuando in anticipo potenziali malfunzionamenti e quindi rendendo più efficiente la gestione di tecnici e magazzino ricambi”. 

La guida automatica o semiautomatica non rappresenta un ulteriore, autonomo requisito rispetto a quelli richiesti dalla disciplina agevolativa. Si tratta, infatti, di una caratteristica tecnologica, cioè di una modalità “attraverso la quale per le “macchine mobili” in questione si considerano realizzati i requisiti della interconnessione e dell’integrazione automatizzata.

La caratteristica di Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo può essere realizzata con diverse modalità, in funzione delle caratteristiche tecnologiche della PLE e del sistema di fabbrica/cantiere/impresa all’interno del quale la PLE è inserita.

Si può realizzare una integrazione di tipo informativo con il sistema logistico della fabbrica nel caso in cui sussista la tracciabilità delle attività effettuate mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. georeferenziazione, codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione di registrare il completamento della commessa affidata.

Nel caso in cui la PLE sia di proprietà di una società che ha come oggetto sociale il noleggio della stessa, un sistema di gestione della flotta che rilevi i dati di utilizzo della stessa può essere ritenuto adeguato a soddisfare il requisito di integrazione automatizzata con il sistema logistico.”

Ognuno di questi requisiti viene pienamente soddisfatto da sistemi in cloud come la piattaforma SMARTPASS EVO 4.0 Cloud System.

Il caso della piattaforma mobile, mezzo di proprietà. Esempio 2

Poniamo, ora, il caso di una piattaforma mobile, unico mezzo di proprietà di una società che la utilizza per la gestione di attività relative al proprio processo produttivo. “La macchina è dotata di un sistema che ne può limitare l’utilizzo solo a soggetti autorizzati e in determinate aree. La macchina fornisce inoltre dati di ritorno relativi allo stato presente (se in funzione, in che area), alle condizioni di utilizzo, al monitoraggio di dati sui principali componenti soggetti a usura e guasti”.

Come viene adempiuto il soddisfacimento del requisito di interconnessione/integrazione nel caso dell’esempio 2

Anche in questo secondo esempio la piattaforma soddisfa potenzialmente tutti i requisiti, proprio come nell’esempio n.1. , tuttavia, ci chiarisce ancora  ARCHITA ENGINEERING: “l’azienda acquirente avrà la responsabilità di dimostrare l’effettivo utilizzo delle funzioni di interconnessione e integrazione automatizzata. Come ricordato nella premessa di questa Guida, per l’accesso alle agevolazioni fiscali è necessario che la macchina sia effettivamente utilizzata secondo il paradigma 4.0, non solo al momento della prima interconnessione, ma per tutto il periodo in cui l’agevolazione viene applicata“.

Piattaforme di lavoro aeree e sicurezza

Sempre, ma quando si tratta di piattaforme di lavoro aeree (PLE) ancora di più, la sicurezza diviene una questione fondamentale. Tutti gli “attori”, dagli operatori di noleggio, produttori, associazioni, alle autorità di regolamentazione e imprese, collaborano per raggiungere le best practices circa l’utilizzo della piattaforma aerea. Questo obiettivo viene raggiunto, soprattutto,  attraverso due aspetti: la formazione degli operatori e la definizione di regole e norme precise.

E’ facile immaginare che utilizzare un’attrezzatura  come, ad esempio, un cestello elevatore, esponga l’operatore e le persone presenti nell’area di lavoro a diversi rischi. L’operatore, infatti, deve svolgere interventi di riparazione o installazioni ad altezze anche molto elevate.

E’ dunque di fondamentale importanza conoscere correttamente la normativa in materia, per conoscere i rischi e come evitarli. Inoltre, un aspetto che non va trascurato, è che il noleggio delle piattaforme aeree è una pratica diffusa in situazioni di lavoro occasionale e temporaneo. Diviene dunque di prioritaria importanza definire norme molto chiare e precise per tutelare anche operatori poco esperti  o saltuari. 

Fattori meccanici, come rotture, avarie, guasti, malfunzionamenti,  scelta affrettata dell’attrezzatura e altri guasti di tipo meccanico, possono davvero essere fattori ad alto rischio. A questi aspetti si aggiungono quelli ambientali, quali: terreno accidentato, condizioni meteorologiche avverse, presenza di ostacoli, interferenze con linee elettriche e altri aspetti legati all’ambiente.

Ancora, si aggiungono fattori “umani” quali: distrazioni, comportamento avventato, ebbrezza, disinformazione, formazione inadeguata. Infine, possono influire negativamente, gli aspetti organizzativi: cattiva pianificazione del lavoro, assenza di procedure di emergenza, di controlli e di verifiche.

PopUp_SMARTPASS

Insomma il quadro è abbastanza complesso e delicato tanto da richiedere la massima attenzione e un aiuto agli specifici dispositivi di sicurezza.

SMARTPASS Evo 4.0 di Tamarri S.r.l.  è la soluzione migliore per ottimizzare la sicurezza durante l’attivazione delle piattaforme aeree, di qualunque tipologia siano. Attraverso questo dispositivo, altamente innovativo, è ora possibile controllare accessi, movimenti, rilevando ostacoli anche a distanza, e molto di più!

SMARTPASS Evo 4.0  il nuovo paradigma di sicurezza by Tamarri! 😉

La legislazione che regola i carrelli elevatori

la legislazione del carrello elevatore

La legislazione che regola i carrelli elevatori può essere un infallibile vademecum per il proprietario del muletto e per una corretta analisi del rischio.

norme che regolano il carrello elevatore

La legislazione che regola i carrelli elevatori: uno strumento di controllo

Chiunque possieda un carrello elevatore  è tenuto a rispettare rigorosamente le attività di manutenzione  e dei controlli di sicurezza che devono essere effettuati sul carrello per legge e fino all’esaurimento della sua attività lavorativa.

E’ sempre più forte e condivisa, presso le aziende che si occupano di movimentazione, la necessità di disporre di un parco carrelli efficiente e sicuro per tutti coloro che operano in questo comparto.

In Italia la legislazione relativa ai carrelli elevatori e alle  attrezzature del settore viene regolata da norme molto precise e rigorose rivolte al costruttore, al distributore, all’utilizzatore ed al servizio assistenza.  Si tratta di un settore che, se non ben tutelato, può comportare, e ha comportato, infortuni sul lavoro molto seri. Per questo è un comparto particolarmente attento alla sicurezza.

Per un controllo periodico ed efficace del carello, la manutenzione preventiva e programmata è un impegno imprescindibile per garantire la funzionalità ottimale di tutte le sue componenti principali, dal sistema frenante al gruppo di sollevamento, fino al sistema di comando.

Decreti e circolari che regolano i carrelli elevatori

Analizziamo insieme solo alcuni tra i più importanti decreti che regolano il comparto dei carrelli elevatori. Tra questi, l’unica legge che è stata rivista e ormai superata è il D.P.R. 547 del 1955.  Questa norma si occupava della prevenzione degli infortuni sul lavoro e rappresentava un riferimento fondamentale sia per i costruttori che per chi utilizza i carrelli elevatori.

Nonostante sia stata poi superata, in seguito alla progressiva evoluzione dei mezzi, questa legge rimane tuttora un importante punto di riferimento per costruttori e tutti gli operatori del settore.

Gli altri decreti e circolari relativi ai mezzi di movimentazione, forniscono indicazioni, taluni ai costruttori, altri ai distributori, ai datori di lavoro e all’operatore che lo utilizza.

In particolare è rivolto al costruttore il D.L. 304 del 10 settembre 1991 che indica le specifiche tecniche e le prove da eseguire sul carrello, rispettando le direttive comunitarie 6/663 e 89/240.

Rivolto al costruttore è anche il D.P.R. 459 del 24 luglio 1996 (Direttiva Macchine) che, sempre in riferimento alle direttive comunitarie, tutela i criteri di sicurezza, la salute dell’operatore e i requisiti dell’ambiente in cui opera il carrello. E ancora il D.I.R. 73/23 che definisce i requisiti del materiale elettrico fornito dal costruttore.

Particolarmente importante la Circolare 8/2001 Ministero dell’Industria-Carrelli Elevatori, per ridurre il rischio, purtroppo ancora molto diffuso, di rovesciamento accidentale del carrello.

Le norme che regolano le attrezzature

Come dicevamo i decreti non regolano solo le disposizioni relative al carrello elevatore, ma riguardano anche le attrezzature. E’ rivolta al datore di lavoro ma anche al lavoratore, il D.L. 626/94 del 19 settembre 1994, la legge generale che tutela la sicurezza sul lavoro. In particolare, richiede azioni di manutenzione periodica per garantire nel tempo funzionalità e attinenza ai requisiti tecnici di sicurezza richiesti.

catene di sollevamento

Non solo controlli di sicurezza  da effettuare sul carrello con l’obbligo di fornire  le istruzioni d’uso, ma anche verifica periodica e costante degli organi di sicurezza, delle catene di sollevamento, delle forche, degli schermi protettivi delle parti in movimento, delle targhette di identificazione. Dunque, la legge 626 nell’art.35 comma 4 lettera c, estende l’obbligo di manutenzione periodica anche a tutte le attrezzature.

Così come il D.I.R. 95/63 che definisce i requisiti minimi di sicurezza e salute nell’uso delle attrezzature di lavoro che il datore di lavoro deve obbligatoriamente adottare, e le modalità di sicurezza che gli operatori devono obbligatoriamente adottare.

Per una verifica controllata e condivisa con le Autorità di Vigilanza  lungo un periodo di 5 anni dalla data dell’ultima registrazione oppure fino alla messa fuori servizio, il D.L. 359 del 4 agosto 1999 richiede al datore di lavoro di effettuare i controlli periodici e registrarne i risultati. Il documento prodotto “seguirà” la macchina ovunque verrà utilizzata.

Naturalmente alcune circolari come la Circolare 3/2001 Ministero del Lavoro “ricordano” le verifiche periodiche a cui provvedere in materia di carrelli elevatori e relativi accessori.

Per maggior chiarezza,  il D.L. 81/08 (art. 71 comma lettera a e lettera b) recita testualmente:

“a) le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza”

“b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento dei registri di controllo delle attrezzature di lavoro”.

Controllo e verifica degli organi di sollevamento

Gli organi di sollevamento rappresentano la parte cruciale di tutto il carrello a livello funzionale, quindi anche per quanto concerne la sicurezza dell’operatore. In particolare il controllo delle catene è regolato dal D.P.R. 547 del 1955 (art. 179). Questo articolo stabilisce che debbano essere sottoposte a verifiche trimestrali.

E’ tassativo il dovere di sostituirle tempestivamente qualora si evidenzi una condizione di usura o un allungamento che superi la misura indicata dal costruttore.

Per questo sarà opportuno verificare la lunghezza delle catene attraverso gli appositi strumenti di precisione come calibri o righe millimetrate.

Infine il controllo dei tubi idraulici deve essere eseguito almeno una volta all’anno ed è regolato dalla circolare del Ministero del Lavoro del 1 febbraio 1979 n. 9.  La circolare prevede un’analisi visiva dello stato dei tubi e dei loro raccordi. Inoltre stabilisce che  i tubi in pressione debbano essere sostituiti almeno ogni 2 anni.

La Tamarri S.r.l. : un partner competente

Nel prossimo articolo ci occuperemo della manutenzione e smaltimento delle batterie da trazione, e della formazione del personale che opera nel complesso settore dei carrelli elevatori.

La Tamarri S.r.l. è un partner competente da sempre impegnato sul fronte della tutela della sicurezza. E’ a tua disposizione per aiutarti a comprendere meglio la legislazione e per fornirti gli strumenti necessari per adempiere alle norme in vigore. Calibri, righe millimetrate, e ancora taglia-catene e altri strumenti di precisione, tutto a tua disposizione!😉