Il Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento 2026–2028) introduce un quadro di incentivi strutturato, continuativo e privo delle criticità tipiche delle precedenti finestre temporali, offrendo alle imprese una pianificazione più stabile degli investimenti. Il perimetro normativo è chiaro: durata estesa, assenza di “click day”, centralità del concetto di Made in EU, integrazione tra digitalizzazione dei processi produttivi e autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Particolare rilievo assume la definizione puntuale dell’origine europea sia per i beni materiali sia per i software, con requisiti certificativi precisi e verificabili. Il sistema di accesso all’incentivo, articolato in comunicazione preventiva, conferma e completamento, rafforza la trasparenza e la tracciabilità dell’investimento, demandando al GSE controlli formali iniziali e verifiche sostanziali successive.
Nel complesso, il Piano si configura come uno strumento evoluto, coerente con le direttive europee su sostenibilità, autonomia industriale e transizione digitale, premiando le imprese che investono in tecnologia, energia e processi realmente integrati.

LE DATE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
Questo incentivo ha una durata di due anni e nove mesi, dal 01 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza chiusure annuali e senza code per le consegne successive.
Il decreto specifica che il riferimento è agli investimenti “effettuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il “Testo unico delle imposte sui redditi” (TUIR), dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”. Il quale testo prevede, all’articolo 109, che per i beni rileva “la data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”.
LE DEFINIZIONI DI “MADE IN EU” PER BENI STRUMENTALI MATERIALI, SOFTWARE E FER
Il beneficio si applica agli investimenti “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028”.
1. I BENI STRUMENTALI MATERIALI MADE IN EU (MACCHINARI E FER)
L’iperammortamento si applica a due tipologie di beni. I beni materiali funzionali alla trasformazione digitale contenuti nell’allegato IV (l’ex allegato A) e i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per questi beni il decreto dispone che l’impresa è tenuta a dotarsi:
• di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente;
• ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
Per il caso specifico dei moduli fotovoltaici, vige la limitazione ai soli moduli previsti alle lettere b) e c) dell’articolo 12, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. In pratica:
• b) moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
• c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Questi pannelli devono essere inclusi in apposito elenco tenuto dall’ENEA.
2. I BENI STRUMENTALI IMMATERIALI MADE IN EU (SOFTWARE)
Per quanto riguarda i software contenuti nell’allegato V alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, il decreto richiede una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente:
• l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
• l’attestazione che almeno il 50 per cento del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
• l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Si tratta di condizioni che devono essere tutte rispettate. Per stabilire se un SW sia quindi Made in EU occorre quindi scorporare la componente open source e certificare che almeno la metà del valore dello sviluppo sia stato svolto da soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea, oltre ad attestare dove sia stato eseguito lo sviluppo sostanziale del software.
LE COMUNICAZIONI PER ACCEDERE ALL’INCENTIVO
Le imprese dovranno innanzitutto inviare una comunicazione preventiva che indichi l’importo complessivo degli investimenti programmati in ciascuna struttura produttiva. Vanno indicati i dati identificativi, la tipologia e l’ammontare degli investimenti.
Successivamente, entro 60 giorni dalla ricevuta di comunicazione inviata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), dovranno inviare una comunicazione di conferma, attestando l’avvenuto pagamento di almeno il 20% del valore di acquisto.
L’ultimo step è la comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette i dati e le informazioni, comprensive delle perizie, attestazioni e certificazioni, attestanti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
LA PERIZIA TECNICA E GLI ONERI DOCUMENTALI
Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un’approfondita analisi tecnica, finalizzata a comprovare le caratteristiche tecnologiche dei beni e la loro interconnessione.
Per beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.
GLI INVESTIMENTI IN RINNOVABILI
Sono agevolabili gruppi di generazione elettrica, sistemi di accumulo, trasformatori, misuratori, impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo di processo e impianti di stoccaggio.
Sono inoltre definiti massimali di spesa per fotovoltaico, eolico, pompe di calore e sistemi di accumulo.
CONTROLLI E VERIFICHE
Il GSE effettua controlli documentali e sostanziali. La documentazione deve essere conservata fino al decimo anno successivo al completamento dell’investimento. In caso di irregolarità o false dichiarazioni è prevista la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme.

Innovare oggi per costruire l’industria di domani
In Tamarri accogliamo con grande attenzione il Nuovo Piano Transizione 5.0, che rappresenta un segnale chiaro verso un’industria più moderna, efficiente e responsabile. L’integrazione tra digitalizzazione, automazione dei processi e autoproduzione energetica è perfettamente allineata con la nostra visione di impresa: investire in soluzioni tecnologiche avanzate, affidabili e sostenibili, capaci di creare valore reale nel lungo periodo.
Rimanere costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e sugli strumenti a supporto delle aziende è per noi una scelta strategica, non un obbligo. Innovazione, sicurezza e conformità sono pilastri su cui continuiamo a costruire il nostro percorso, con l’obiettivo di offrire ai clienti soluzioni sempre in linea con i più alti standard tecnici e con le opportunità offerte dal contesto europeo.