DPI, cosa sono? La normativa e la classificazione

In tempo di coronavirus si fa un gran parlare di dispositivi di protezione individuale (DPI) ma la normativa, in realtà, prevede questi presidi da diversi anni, mascherine comprese

I DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o comunque portare appresso dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi che le mansioni svolte dalla sua attività comportano.

Questo concetto è espresso in modo chiaro da Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro il D.lgs 81/08 che all’art. 74 comma 1, riporta: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DPI, quando vanno usati

In sostanza i DPI vanno usati se nel luogo di lavoro non è possibile adottare misure di sicurezza più efficaci nel prevenire il grado del rischio. L’utilizzo dei DPI è quindi subordinata alla preventiva valutazione dei rischi e quindi all’impossibilità di adottare misure congrue.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di scegliere quelli da lui ritenuti più opportuni e adatti alla tutela e salute dei suoi collaboratori, oltre che per se stesso naturalmente.

Requisiti minimi ed etichettatura dei DPI

Un dispositivo di protezione individuale non può essere carente su comfort, ergonomia, innocuità e solidità deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea in fatto di collaudo delle strumentazioni da lavoro.

Anche l’etichettatura relativa a tali dispositivi deve essere completa e non può mancare di queste informazioni: nome del produttore, codice prodotto, certificazione (marchio CE), classe di protezione norma EN di riferimento.
Inoltre tutti i DPI devono essere accompagnati dalla nota informativa d’uso, istruzioni per il deposito dello strumento, modo d’uso, pulizia e manutenzione, data di scadenza.

Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:
Le categorie dei Dispositivi Protezione Individuale

I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:

1. Prima Categoria:
Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal rischio minimo. E’ facoltà del lavoratore definire il livello di protezione necessario, come ad esempio la scelta di guanti da lavoro piuttosto che da giardinaggio o gli occhiali da sole.

Le attrezzature assegnate a questa categoria devono essere corredate di una semplice dichiarazione di conformità da parte del produttore e siglate con una marcatura CE.

2. Seconda Categoria

Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
Per tale categoria è previsto che fabbricante sottoponga a verifica, all’Organismo Notificato, una copia conforme all’originale del DPI prodotto, sarà quindi l’Organismo Notificato a rilasciare un attestato di certificazione CE con il quale, a sua volta, il produttore marchierà lo strumento e completerà la dotazione con la relativa nota informativa d’uso.

3. Terza Categoria

I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, anche a lungo termine come per esempio l’esposizione all’amianto. Fra questi dispositivi rientrano quelli pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie (FFPP 1, 2 o 3) e quelli anticaduta.

Nel gruppo dei DPI di terza categoria ci sono tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte.

Questi dispositivi di protezione individuale sono utili per la protezione del capo dal rischio di urti accidentali, degli occhi e del volto da schegge, scintille e residui di lavorazioni (come ad esempio i trucioli), del corpo dal rischio elettrico (fulminazione o folgorazione), da temperature superiori ai cento gradi, dalle cadute dall’alto (linee vita, imbracature, mantovane, ecc.).

Conclusione

Che si tratti di dispositivi più classici o più nuovi e moderni, quali ad esempio il nostro dispositivo per il distanziamento sociale GoodVibER, è fondamentale che tutti questi fondamentali presidi siano certificati, sicuri, affidabili e controllati periodicamente.